Motociclista ‘tradito’ da una buca: niente risarcimento

Esclusa la responsabilità del Comune. Decisivo il riferimento alla avvistabilità del pericolo e alla condotta imprudente del soggetto danneggiato

Motociclista ‘tradito’ da una buca: niente risarcimento

Motociclista ‘tradito’ da una buca lungo una strada pubblica: la visibilità del pericolo, però, esclude la responsabilità del Comune. Questo il pronunciamento dei giudici (ordinanza numero 13993 del 26 maggio 2025 della Cassazione), i quali, andando oltre lo specifico episodio, verificatosi nel territorio di un piccolo paese in Puglia, ricordano che, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, è sufficiente che la condotta del soggetto danneggiato sia oggettivamente colposa, intesa come frutto di oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, senza, però, che tale condotta risulti autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
Il fattaccio, risalente ad oltre cinque anni fa, si verifica in pieno giorno, poco prima delle ore 17, quando il conducente di un motociclo perde il controllo del mezzo e cade violentemente su un grosso masso. A tradirlo, racconta l’uomo, è stato un dislivello di diversi centimetri che aveva creato una grossa buca, non visibile e non segnalata, sul manto stradale, buca in cui è finita la ruota anteriore del motociclo.
Rilevanti le lesioni riportate dal motociclista, il quale, trasportato in ospedale, viene sottoposto ad un intervento chirurgico, con asportazione di un rene.
Inevitabile l’azione risarcitoria – con una richiesta di poco inferiore ai 250mila euro – nei confronti del Comune, ritenuto, secondo il motociclista, responsabile dell’incidente, essendo ente proprietario della strada e pertanto tenuto a provvedere a gestione, vigilanza e custodia del tratto viario dove si è verificato il fattaccio.
Per i giudici, sia quelli di merito che quelli di Cassazione, però, nessuna responsabilità è addebitabile al Comune. Innanzitutto, viene evidenziato che il motociclista non ha fornito alcuna indicazione né, tantomeno, alcun elemento di prova circa l’esatta posizione della buca e della sua effettiva consistenza, essendosi limitato a riferire genericamente che la caduta avvenne in una località del Comune pugliese, nei pressi del depuratore, a causa di una grossa buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata, e coperta da fogliame e carte. Dall’altro lato, invece, il Comune ha messo sul tavolo la relazione della Polizia Municipale (incaricata di accertare lo stato dei luoghi), relazione in cui si può leggere che “l’attuale stato dei luoghi non presenta criticità di sorta”.
In aggiunta, poi, dall’istruttoria espletata è emerso che l’evento si è verificato in ora diurna e in condizioni di piena visibilità, per cui la situazione di possibile danno era prevedibile e superabile attraverso l’adozione delle cautele da parte del motociclista, atteso che questi poteva aver una chiara visione delle condizioni della strada davanti a sé.
Indubbia, secondo i giudici, la rilevanza causale del comportamento negligente tenuto dal soggetto danneggiato, il quale non ha posto la dovuta attenzione alle condizioni della strada, mentre avrebbe potuto, con una condotta attenta e prudente, evitare il verificarsi dell’evento, anche tenendo presenti visibilità e prevedibilità dello stato dei luoghi.
Tirando le somme, la disattenzione attribuibile al motociclista costituisce ragione di esclusione del nesso di causalità tra la cosa e l’evento, con conseguente azzeramento di ogni possibile addebito a carico del Comune.

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