Minorenne senza patente guida un motociclo: multa salata per il padre

Confermato il verbale emesso dalla Polizia stradale. Evidente anche secondo i giudici la responsabilità del genitore per la condotta irresponsabile del figlio

Minorenne senza patente guida un motociclo: multa salata per il padre

Minorenne senza patente alla guida di un motociclo: multa salata per il padre, colpevole, in sostanza, di non avere controllato adeguatamente il figlio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 14000 del 27 maggio 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò confermato in via definitiva un verbale emesso dalla Polizia stradale, ritenendo evidente la responsabilità del genitore per la condotta illecita e irresponsabile tenuta dal figlio.
Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è il territorio di Lecce. Lì un ragazzino viene fermato dalla Polizia stradale e beccato a guidare un motociclo ‘Honda Pantheon 150 cc’, senza però avere la necessaria patente.
A rimetterci economicamente è il padre del ragazzino. All’uomo, difatti, viene notificato il verbale con cui gli si contesta, in qualità di genitore del minorenne fermato dalla Polizia stradale, la violazione del ‘Codice della Strada’, ossia il fatto di avere consentito al proprio figlio di condurre il motociclo ‘Honda Pantheon 150 cc’ pur essendo privo della patente di guida, mai conseguita.
Pesante la conseguente sanzione pecuniaria, pari a ben 5mila e 110 euro.
A fronte delle obiezioni sollevate dall’uomo, il Giudice di pace, prima, e i giudici del Tribunale, poi, confermano la legittimità del verbale emesso dalla Polizia stradale. Ciò perché l’uomo, in quanto soggetto tenuto alla sorveglianza del figlio minorenne e gravato dell’onere di provare di non avere potuto impedire il fatto, non ha «né provato né, ancor prima, articolato la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul figlio e di aver fatto il possibile al fine di evitare che il figlio commettesse l’infrazione accertata dalla Polizia stradale.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche i magistrati di Cassazione, i quali ritengono lampante la colpevolezza del padre, a fronte della condotta illecita e irresponsabile tenuta dal figlio.
Decisivo il riferimento al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al ‘Codice della Strada’, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per culpa in vigilando – presunta, diretta e personale – è superata solo ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto, fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, considerando la specifica vicenda, di aver compiuto il possibile per evitare che il minore circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.
Irrilevante la sottolineatura, da parte dell’uomo, della disponibilità, da parte del figlio, delle chiavi dell’officina paterna come conferma della fiducia che il genitore riponeva nel figlio in virtù dell’educazione datagli.

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