Servizio di cassette di sicurezza: come inquadrare tale tipologia contrattuale
Prevista, in sostanza, una complessa prestazione di facere, consistente nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, atta a consentire al cliente di fruire di un luogo ove riporre e conservare in sicurezza propri valori
Il contratto relativo al servizio di cassette di sicurezza non programma una prestazione di custodia, quanto una complessa prestazione di facere, consistente nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, atta a consentire al cliente di fruire di un luogo ove riporre e conservare in sicurezza propri valori, onde la perdita, dovuta a sottrazione ad opera di terzi, della somma di denaro collocata nella cassetta, quale evento che si correla all’inadempimento relativo alla detta prestazione di facere, trova rimedio in un’obbligazione risarcitoria.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 22404 del 30 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della sottrazione, da parte di ignoti, di denaro e preziosi da una cassetta di sicurezza di una banca.
Per i giudici di merito è inevitabile la risoluzione del contratto relativo alla cassetta di sicurezza per inadempimento della banca.
Per i magistrati di Cassazione, invece, il tema centrale è relativo a natura e oggetto del contratto relativo al servizio bancario delle cassette di sicurezza.
Su questo fronte, è radicato da tempo il convincimento che la banca, col contratto con cui offre il servizio della cassetta di sicurezza, non si obbliga ad alcuna prestazione di custodia. Ci si trova, invece, di fronte ad un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla locatio operis, con cui la banca, verso il corrispettivo di un canone, assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all’espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l’integrità delle cassette. In tal senso, quindi, l’oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia e nemmeno nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell’azienda di credito in cui le cassette sono situate: e da ciò consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione, e non già il contenuto delle cassette, non obbligandosi la banca a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione.
In questa ottica, la banca assume tre obbligazioni essenziali: quella di concedere in uso al cliente locali idonei all’espletamento del servizio; quella di custodire i locali; quella di tutela dell’integrità della cassetta.
La finalità del contratto è duplice: quella di protezione e quella di segretezza (quest’ultima esige che i beni custoditi siano ignoti alla banca).
La prestazione della banca, dunque, non ha ad oggetto il contenuto della cassetta, ma la predisposizione e la custodia dei locali, nonché la tutela dell’integrità della cassetta. Conseguentemente, in coerenza colla differenza del contratto in esame da quello di deposito, la banca non risponde direttamente del contenuto della cassetta, né assume un’obbligazione di restituzione delle cose in essa riposte. Le sue prestazioni consistono in un facere con riguardo ai locali ed alla cassetta, facere da svolgere con la professionalità del buon banchiere e cioè col massimo grado di diligenza, sia nella predisposizione dei locali che nella loro custodia.
La funzione tipica del contratto in questione è stata così individuata nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.
Se così è, non vi è modo di affermare che la risoluzione del contratto in esame abbia prodotto un effetto restitutorio con riguardo al contenuto della cassetta di sicurezza (contenuto rappresentato, per quanto qui rileva, oltre che dai preziosi, dal denaro contante). Un tale effetto potrebbe configurarsi solo a fronte di un contratto che programmi una vera e propria obbligazione di custodia. Si comprende, quindi, come al servizio di cassetta di sicurezza non possa applicarsi il principio reso con riferimento a un contratto che contempli una vera e propria obbligazione di custodia, quale è il contratto di deposito (in particolare: del contratto di deposito in albergo), principio secondo cui, con riferimento a un tale contratto, l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma l’obbligazione pecuniaria in un’obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato chiaramente, a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.
Nel caso della cassetta di sicurezza, non programmando il relativo contratto una prestazione di custodia e di conseguente restituzione del denaro che il beneficiario del servizio voglia introdurre nella cassetta stessa, deve escludersi che l’obbligazione possa qualificarsi, secondo quanto si è detto, come obbligazione di valuta. L’obbligazione contratta non ha ad oggetto una somma di denaro, ma la complessa prestazione di facere consistente, come si è precisato, nel procurare all’interessato una struttura materiale, tecnica ed organizzativa che consenta di fruire di un luogo ove riporre e conservare in sicurezza dei valori. La risoluzione del contratto per inadempimento della banca non può dunque produrre, con riferimento al contenuto della cassetta (sia esso costituito da beni mobili o da denaro), alcun effetto restitutorio. Vero è, piuttosto, che quell’inadempimento obbliga la banca stessa al risarcimento del danno: sicché rileva la natura dell’obbligazione risarcitoria, che è tipica obbligazione di valore ove pure inerisca a un inadempimento contrattuale. Infatti, l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce sempre un debito di valore.