Sanzione possibile per il dipendente pubblico alla guida di due associazioni massoniche

Fatale la mancata comunicazione all’amministrazione di appartenenza di avere assunto la carica

Sanzione possibile per il dipendente pubblico alla guida di due associazioni massoniche

Plausibile la sanzione disciplinare per il dipendente pubblico che ha ‘dimenticato’ di comunicare di avere assunto la carica di rappresentante legale di ben due associazioni massoniche.
Questa la valutazione dei giudici (ordinanza numero 24875 del 31 agosto 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla sospensione per trenta giorni dal lavoro decisa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un proprio dipendente.
Decisiva una considerazione: il lavoratore ha omesso di comunicare la propria appartenenza (o adesione) ad un consesso associativo che, per richiedere un giuramento di fedeltà, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati, può gravare il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico gravanti, di norma, sul dipendente pubblico.
In generale, quindi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche non segrete e lecite, i cui ambiti di interessi possano astrattamente interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio, senza che, però, sia necessario il previo accertamento di concreti episodi di infedeltà o di effettivo conflitto di interessi. Tale obbligo, funzionale a consentire il controllo sulla possibile interferenza con i doveri di imparzialità, lealtà, trasparenza e cura esclusiva dell’interesse pubblico, non contrasta col divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori, poiché non attiene alla raccolta di informazioni su opinioni politiche, religiose o sindacali, bensì a circostanze extralavorative normativamente qualificate come rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore pubblico.
Illogico, quindi, sostenere che l’illecito non sia integrato in mancanza di riferimenti a circostanze concrete o specifici episodi (di conflitto di interesse).
Analizzando la specifica vicenda, poi, si deve anche tenere conto del fatto che i doveri generali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavoro del personale delle agenzie fiscali, mediante una disciplina specifica che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e la terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici in ragione della particolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operare nella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale.

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