Possibile deliberare il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’amministratore

Necessario però che il controllo assembleare sia preventivo rispetto all’insorgenza del diritto al pagamento dell’amministratore

Possibile deliberare il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’amministratore

L’assemblea condominiale ha la competenza a deliberare il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’amministratore per attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, anche successivamente allo svolgimento della specifica attività, purché tale controllo assembleare sia preventivo rispetto all’insorgenza del diritto al pagamento dell’amministratore, rendendo il credito liquido ed esigibile.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 27814 del 18 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Cesena e relativo alle contestazioni mosse da una condòmina a fronte della delibera assembleare contenenre il riconoscimento a favore dell’amministratrice di un compenso straordinario – pari a 3mila euro –quantificato con riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti e giustificato in relazione all’attività da lei svolta a favore del condominio, ossia presenza ad udienze in Tribunale e studio, insieme ad un avvocato, di pratiche, in relazione a decreti ingiuntivi proposti nei confronti del condominio.
Per i giudici di merito sono prive di fondamento le contestazioni mosse dalla condòmina, poiché
l’assemblea poteva validamente riconoscere il compenso aggiuntivo, per il disbrigo di incombenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, ciò rientrando nelle sue competenze.
Questa visione è confermata dai giudici di Cassazione. Ciò perché la delibera in esame è anteriore all’entrata in vigore della legge numero 220 dell’11 dicembre 2012 e, quindi, è stata assunta allorché era certamente legittima la delibera che determinava il compenso spettante all’amministratore di condominio, essendo l’assemblea l’organo generalmente competente alla previsione e alla ratifica delle spese condominiali.
Solo successivamente, a seguito della legge 220 del 2012, si è stabilito che il compenso dell’amministratore debba essere specificato analiticamente, a pena di nullità della nomina, all’atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo.
Non rileva neppure, aggiungono i giudici di Cassazione, il dato che l’approvazione del compenso ulteriore all’amministratrice da parte dell’assemblea sia stata successiva allo svolgimento dell’attività a cui si riferiva il compenso stesso, perché il controllo dell’assemblea era necessario affinché il credito dell’amministratrice diventasse liquido ed esigibile e, quindi, il controllo dell’assemblea si sarebbe dovuto considerare preventivo rispetto all’insorgenza del diritto al pagamento dell’amministratrice.

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