Parti comuni dello stabile: legittima la modifica da parte del condòmino se rispetta stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio

Necessario anche che l’intervento operato dal singolo condòmino non diminuisca o renda più difficoltoso l'esercizio dei diritti agli altri condòmini

Parti comuni dello stabile: legittima la modifica da parte del condòmino se rispetta stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio

Il singolo condòmino può intervenire sulle parti comuni dell’edificio per trarne una migliore utilità, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento condominiale. Fondamentale, quindi, non compromettere la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'intero edificio. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo, nello specifico, all’istanza con cui il proprietario dell'appartamento al piano terra di uno stabile aveva convenuto in giudizio il condominio perché venisse accertato e dichiarato il diritto ad aprire, a sue esclusive spese, un cancello pedonale nel muro delimitante il proprio giardino dal cortile condominiale, sulla parte sinistra della vasca ornamentale presente nel cortile e conseguentemente che venisse annullata la relativa delibera condominiale nella parte in cui si esprimeva parere contrario alla apertura di detto cancello. I giudici chiariscono che, di fronte all’ipotesi dell'apertura di un varco su di un muro perimetrale dell'edificio per consentire al condòmino l'accesso ai propri locali, per poter legittimamente effettuare l’intervento è necessario che esso non comprometta la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'intero edificio e che la modifica non diminuisca o renda più difficoltoso l'esercizio dei diritti agli altri condòmini. (Sentenza del 31 marzo 2023 della Corte d’appello di Roma)

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