Parti comuni dello stabile: legittima la modifica da parte del condòmino se rispetta stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio
Necessario anche che l’intervento operato dal singolo condòmino non diminuisca o renda più difficoltoso l'esercizio dei diritti agli altri condòmini
Il singolo condòmino può intervenire sulle parti comuni dell’edificio per trarne una migliore utilità, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento condominiale. Fondamentale, quindi, non compromettere la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'intero edificio. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo, nello specifico, all’istanza con cui il proprietario dell'appartamento al piano terra di uno stabile aveva convenuto in giudizio il condominio perché venisse accertato e dichiarato il diritto ad aprire, a sue esclusive spese, un cancello pedonale nel muro delimitante il proprio giardino dal cortile condominiale, sulla parte sinistra della vasca ornamentale presente nel cortile e conseguentemente che venisse annullata la relativa delibera condominiale nella parte in cui si esprimeva parere contrario alla apertura di detto cancello. I giudici chiariscono che, di fronte all’ipotesi dell'apertura di un varco su di un muro perimetrale dell'edificio per consentire al condòmino l'accesso ai propri locali, per poter legittimamente effettuare l’intervento è necessario che esso non comprometta la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'intero edificio e che la modifica non diminuisca o renda più difficoltoso l'esercizio dei diritti agli altri condòmini. (Sentenza del 31 marzo 2023 della Corte d’appello di Roma)