Medico giudicato inidoneo ai turni notturni: legittimo l’interruzione del rapporto con l’Azienda sanitaria
Fondamentale il giudizio negativo espresso dalla Commissione medica di valutazione

Legittima la risoluzione del rapporto col medico del 118 che è stato giudicato inidoneo ai servizi di trasporto dei pazienti e ai turni notturni. Definitivo il provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria e poggiato sulla valutazione compiuta dalla Commissione medica. A inchiodare il lavoratore sono le difficoltà da lui manifestate sia nelle operazioni di trasporto dei pazienti in ambulanza che nei turni notturni. Questi elementi sono sintetizzati nel provvedimento con cui ne viene accertata la non idonea capacità psico-fisica a svolgere l’attività oggetto di convenzione con l’Azienda sanitaria. Inutile l’azione giudiziaria da lui proposta e mirata non solo a vedere dichiarata l’illegittimità della risoluzione del rapporto ma anche ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della perdita delle retribuzioni. Chiarificatore è il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica di valutazione, che fa riferimento a tutti i servizi dell’emergenza territoriale ed è avallato anche da altri elementi probatori prodotti in giudizio dall’Azienda sanitaria, come, ad esempio, una nota dell’amministrazione da cui si evinceva l’insofferenza del medico anche ai turni notturni. (Ordinanza 7670 del 9 marzo 2022 della Corte di Cassazione)