Mancata organizzazione dell’esame finale: sì alla risoluzione del contratto stipulato dal corsista

Sacrosanta la condanna della società alla restituzione della cifra pagata dal cliente per prendere parte al corso

Mancata organizzazione dell’esame finale: sì alla risoluzione del contratto stipulato dal corsista

A fronte di un corso di formazione professionale, la mancata organizzazione dell’esame finale, pur integrante una sola delle plurime prestazioni dovute dalla società organizzatrice, costituire grave inadempimento legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 21400 del 23 giugno 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, confermato la condanna di una società cooperativa alla restituzione di 2mila euro ad un vecchio cliente, il quale aveva stipulato un contratto con tale società, contratto avente ad oggetto la frequentazione di un corso di quattrocento ore – costo: 2mila euro, appunto – finalizzato al conseguimento della qualifica di ‘operatore socio-sanitario’, ma si era poi ritrovato, a corso concluso, nell’impossibilità di sostenere l’esame finale, a causa della mancanza, in capo alla società, delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della qualifica di ‘operatore socio-sanitario’.
In realtà, la causa petendi consiste, annotano i magistrati di Cassazione, nel fatto di non avere la società organizzato l’esame finale, essendo, al riguardo, la mancata autorizzazione un semplice elemento accidentale, costituendo una delle possibili spiegazioni della condotta.
Ciò detto, in secondo grado, si è accertata la mancata organizzazione dell’esame per ragioni diverse da quelle ipotizzate dall’oramai ex corsista, cioè non la mancanza di autorizzazioni, ma proprio la mancanza di attività volta a quella organizzazione.
Tirando le somme, il fatto è individuabile nella omessa organizzazione dell’esame, mentre le ragioni di tale omessa organizzazione (mancanza di autorizzazione anziché di convocazione o altro) sono irrilevanti, non mutando il fatto di inadempimento.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: la mancata organizzazione dell’esame finale, pur integrante una sola delle plurime prestazioni dovute dalla società, ha costituito grave inadempimento legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto.
Orbene, ove il contratto, come nella specie, preveda più prestazioni a carico di una delle parti, l’inadempimento di una sola di esse può senz’altro comportare la risoluzione dell’intero ove sia di tale gravità e soprattutto di tale importanza da lasciare insoddisfatto l’interesse della controparte. Ciò a maggior ragione ove una delle prestazioni, quella correttamente adempiuta, sia funzionale a quella inadempiuta.
Se la prestazione di impartire il corso di addestramento professionale è strumentale al fatto di far sostenere l’esame finale, pur se adempiuta la prima, l’interesse del creditore (il corsista) rimane insoddisfatto dall’inadempimento della seconda.

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