Lite tra condomini per la tenda che oscura il diritto di veduta
La tenda di tessuto scorrevole realizzata sul terrazzo, dotata di apposito elemento “scatolato” e di struttura di scorrimento, viola le norme a tutela del diritto di veduta dei vicini

Davanti al Tribunale di Roma veniva chiesta la rimozione di alcune strutture costruite in modo irregolare e lesive delle norme di distanza e dell'articolo 1067 del codice civile, poiché ostacolavano l'uso di un diritto di passaggio luminoso per il fondo dei querelanti.
Il Tribunale accoglieva la richiesta, dichiarando che le strutture violavano le norme degli articoli 907 e 1067 del codice civile, ordinandone la rimozione.
La Corte d'Appello di Roma confermava la decisione.
I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione affermando che in realtà si trattava di una tenda di stoffa ritraibile, non idonea a ledere il diritto di inspectio e prospectio in alienum delle controparti.
Il motivo non trova però condivisione da parte della Suprema Corte.
Secondo quanto accertato dai giudici di merito infatti «la sola struttura fissa ancorata al muro perimetrale dell'edificio, in cui è raccolta la tenda in condizioni di chiusura, presenta le dimensioni di un parallelepipedo di ml. 4,00 x 1,00 x 0,10. Tale scatolato è posto a soli 30 cm. dal balcone dell'int. 3 e cm. 60 dal balcone dell'int. 4; tra i muri divisori -ai quali è ancorata l'ulteriore struttura in ferro destinata allo scorrimento della tenda- ed i muri perimetrali sono state posizionate lastre di lamiera che costituiscono un comodo camminamento fino ai balconi soprastanti. E' quindi da condividere l'assimilazione di tale installazione ad una costruzione».
In altre parole, non si trattava solo di una tenda di stoffa scorrevole, ma di una struttura fissa costituita da un elemento "scatolato" destinato ad accogliere la tenda in condizioni di chiusura, e da un ulteriore manufatto destinato a consentire lo scorrimento della copertura, parzialmente tamponato da lastre di lamiera, tale da costituire nuovo volume.
Nessuna possibilità di scampo dunque per il condomino: la Cassazione rigetta il ricorso e la tenda dovrà essere rimossa (Cass. civ., sez. II, sent., 21 marzo 2024, n. 7622).