La polizza sulla vita ha natura assicurativa o d’investimento finanziario?

Per accertare la natura assicurativa delle c.d. polizze unit linked occorre fare riferimento al c.d. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana

La polizza sulla vita ha natura assicurativa o d’investimento finanziario?

Oggetto della vicenda è una polizza unit linked stipulata da Tizio tramite una banca. La polizza prevedeva una copertura assicurativa sulla vita di Caia e come beneficiarie la stessa Caia e Sempronia. Alla morte di Tizio, Caia subentrava quale intestataria della polizza e la riscattava. Avendo però appurato che il controvalore era sensibilmente inferiore all’ammontare dei premi versati, chiese al Tribunale la dichiarazione di nullità del contratto sia per difetto di volontà dello stipulante, sia perché la polizza, concretando a suo avviso uno strumento finanziario, era da ritenere nulla in quanto non preceduta dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la decisione veniva ribaltata in appello.

La vicenda è giunta all’attenzione della Cassazione.

La Cassazione precisa che «le polizze unit linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato:

  • le polizze guaranteed unit linked garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
  • le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
  • nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento».

L’art. 2 d.lgs. n. 209/2005, in base al quale «rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: «il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario».

In altre parole «il tratto qualificante sta nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprio in base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente».

Applicando tali principi alla vicenda in esame, la pronuncia d’appello risulta aver correttamente ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che «il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro», di modo che «non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione (rectius incremento) del capitale alla scadenza»; laddove l’evento assicurato, ossia il decesso di Caia, non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite (Cass. civ., sez. I, ord., 9 aprile 2024, n. 9418).

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