La fattura dimostra l’esistenza di un contratto tra le parti
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza depositata l’8 febbraio 2024, n. 3581. Nell’ambito di un rapporto contrattuale tra società, il Tribunale ingiungeva il pagamento della somma di oltre 200mila euro per inadempimento contrattuale. Seguiva la proposizione dell’opposizione e la revoca del provvedimento monitorio in accoglimento della deduzione difensiva secondo cui la cifra non era riconducibile alle pattuizioni contrattuali. La vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorrente si duole in particolare per aver i giudici di merito ritenuto carente la prova dell’accordo in ordine allo svolgimento dell’attività, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell’opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale. Il motivo risulta fondato. La Cassazione sottolinea infatti che la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza fornire alcuna argomentazione sulla rilevanza della stessa ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un accordo contrattuale sotteso a tale emissione e annotazione nelle scritture contabili della fattura medesima. Viene dunque affermato il principio di diritto secondo cui «la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili». L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della pronuncia con rinvio alla Corte d’appello.