Il pagamento dei lavori condominiali implica la tacita ratifica del contratto
Il contratto riguardante i lavori condominiali, anche se non firmato da tutti i condomini, può essere considerato valido per chiunque compia azioni che dimostrano l'intenzione di aderirvi in un secondo momento

Tutti i proprietari in un condominio, ad eccezione di uno, hanno stipulato un contratto con una società per l'esecuzione di alcuni lavori. La particolarità della vicenda sta nel fatto che i firmatari del contratto hanno incluso nel ruolo di committente anche il condomino che si era opposto ai lavori. La ditta appaltatrice aveva quindi chiesto a costui il pagamento alla sua quota di spesa ma il condomino si opponeva sostenendo che non fosse mai stato stipulato alcun contratto tra le parti.
La sentenza di accoglimento in primo grado è stata riformata dalla Corte d'Appello, la quale ha sottolineato che, anche considerando il fatto che gli altri coproprietari avevano agito senza la sua rappresentanza, il condomino inizialmente contrario ai lavori aveva successivamente effettuato pagamenti per i lavori in corso, comportamento che costituiva sostanzialmente una ratifica di quanto fatto dai suoi co-proprietari.
La vicenda è così giunta all’attenzione della Cassazione che ha confermato la decisione della Corte d’appello.
Nella vicenda in esame, siamo di fronte all’ipotesi della c.d. rappresentanza senza potere.
La Cassazione ricorda infatti il principio di diritto secondo cui nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che sia però univoco e concludente nel portare a conoscenza dell'altro contraente il fatto che egli agisce per un soggetto diverso, nel nostro caso il Condominio.
Nella vicenda in esame, i giudici di merito hanno correttamente riscontrato una rappresentanza senza potere in quanto gli altri condomini hanno speso il nome del ricorrente fin dall’inizio delle trattative con la ditta, indicando anche egli come committente. Inoltre, è determinante anche la circostanza relativa ai pagamenti effettuati dal condomino dissenziente. Si tratta di elementi che devono essere letti in un insieme di condotte complessive, riconoscendo quindi la validità del contratto.
La Cassazione in conclusione rigetta il ricorso, confermando di fatto l’esistenza di un valido contratto (Cass. civ., sez. III, sent., 17 aprile 2024, n. 10485)