Il ‘disturbo specifico dell’apprendimento’ non basta per ottenere l’‘indennità di frequenza’

Respinta definitivamente la richiesta avanzata da una mamma e un papà. Decisivi, nel caso specifico, due dettagli: il giovane ha un quoziente intellettivo nella norma e non ha alcun insegnante di sostegno a scuola

Il ‘disturbo specifico dell’apprendimento’ non basta per ottenere l’‘indennità di frequenza’

Niente ‘indennità di frequenza’ per il minore che frequenta la scuola ed è affetto da ‘disturbo specifico dell’apprendimento’.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 979 del 17 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura di un contenzioso originatosi in Sicilia.
Protagonisti una mamma e un papà che chiedono all’INPS il riconoscimento della cosiddetta ‘indennità di frequenza’ per il figlio, affetto da ‘disturbo specifico dell’apprendimento’.
Dall’istituto previdenziale arriva una secca risposta negativa: nessuna possibilità, visto lo specifico caso, di concedere quel beneficio che, di norma, spetta ai giovani, con meno di 18 anni, che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Non sufficiente, secondo l’INPS, il mero riferimento al disturbo da cui è affetto il ragazzo, anche perché l’’indennità di frequenza’ è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità.
Sulla stessa linea, però, nonostante le obiezioni sollevate dai due genitori, anche il giudice del Tribunale, il quale osserva che il minore, sebbene affetto da ‘DSA’ (disturbo specifico dell’apprendimento), non presenta difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età.
A chiudere il contenzioso provvedono i giudici di Cassazione, respingendo le ulteriori lamentele dei due genitori, i quali considerano palesemente erronea la valutazione compiuta in Tribunale, valutazione con cui si è ritenuta la condizione del figlio non integrante i requisiti per la concessione dell’’indennità di frequenza’.
Per i magistrati di terzo grado è decisivo il riferimento al principio secondo cui l’’indennità di frequenza’ richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane, in relazione all’età e il ‘disturbo specifico dell’apprendimento’ non necessariamente integra tale difficoltà persistente.
Necessario, ovviamente, sempre verificare il singolo caso concreto. E ragionando sulla specifica vicenda i magistrati di Cassazione condividono la posizione del giudice del Tribunale, il quale ha affermato l’esistenza del disturbo a carico del minore, ma non nella misura in cui questo possa comprometterne il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali e non in modo tale da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Su quest’ultimo fronte vengono evidenziati due dettagli decisivi: primo, il giovane ha un quoziente intellettivo nella norma; secondo, il giovane non ha alcun insegnante di sostegno a scuola.
Peraltro, anche la consulenza tecnica d’ufficio dà atto del ‘disturbo specifico dell’apprendimento’ e di abilità scolastiche deficitarie, dopo l’esame del ragazzo, ma non descrive alcuno specifico quadro da cui si possa dire che tale deficit sia persistente e incida in modo sensibile sullo sviluppo della personalità del minore.

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