Il contratto di cessione di un marchio altrui va incontro alla risoluzione
La questione giuridica emersa riguarda la possibilità di dichiarare la risoluzione giudiziale di un contratto di cessione di marchio quando vi è una sovrapposizione con un marchio altrui

Il Tribunale di Torino (Trib. Torino Sez. spec. Impresa, 27 ottobre 2023) ha esaminato un caso complesso riguardante la registrazione di un marchio che è poi risultato sostanzialmente identico ad un altro marchio già registrato da altri.
Il caso esaminato Tribunale si riferiva ad una società che ha intrapreso l'attività di produzione di ammortizzatori ed ha acquistato da un'altra società, poi convenuta in giudizio, alcuni macchinari e il marchio per caratterizzare i suoi prodotti. Tuttavia, in seguito alla registrazione di questi benefici, la società acquirente ha scoperto che il marchio non apparteneva alla parte venditrice, ma ad un'altra società concorrente.
Il Tribunale ha quindi analizzato il comportamento della società convenuta ed ha concluso che tale azione poteva essere considerata registrata in mala fede come definito nell'art. 19 del Codice della Proprietà Intellettuale (CPI). Inoltre, ha sottolineato che vi era un grave inadempimento contrattuale ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile.
La registrabilità di un marchio è infatti regolamentata dall'art. 12 del CPI, che vieta la registrazione di un segno identico o simile a un marchio noto di un'altra parte che possa causare confusione tra il pubblico. Nel caso esaminato, il marchio oggetto di cessione era considerato non registrabile per mancanza di novità, in quanto sostanzialmente identico a un marchio preesistente.
La sentenza ha riconosciuto che la registrazione del marchio era stata effettuata senza rispettare le regole e che ciò costituiva un grave inadempimento contrattuale. Pertanto, il Tribunale ha deciso di risolvere il contratto di cessione del marchio.
In generale, il Tribunale ha sottolineato che in situazioni in cui un marchio viene registrato in modo scorretto, senza rispettare i requisiti di novità e in presenza di sovrapposizioni con marchi preesistenti, la risoluzione del contratto di cessione del marchio può essere considerata valida.
In conclusione, il caso ha messo in luce l'importanza di rispettare le norme sulla registrazione dei marchi e ha dimostrato che le violazioni di tali regole possono portare alla risoluzione del contratto di cessione del marchio. L'azione in mala fede da parte della società convenuta ha avuto come conseguenza la decisione giudiziale di risolvere il contratto, confermando così il dovere delle parti di agire in modo corretto e trasparente nei rapporti contrattuali.