Esonero del dipendente per scarso rendimento: possibile se vi è colpa del lavoratore

La nozione di scarso rendimento va legata ad un inadempimento del lavoratore, inadempimento che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile

Esonero del dipendente per scarso rendimento: possibile se vi è colpa del lavoratore

L’esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento si connota per un duplice profilo: oggettivo, in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile; soggettivo, per la imputabilità a colpa del lavoratore. Così, la nozione di scarso rendimento va legata ad un inadempimento del lavoratore, inadempimento che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 1161 del 20 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno, alla luce della vicenda loro sottoposta, sancito la legittimità del licenziamento di una lavoratrice, finita nei guai anche per una malattia simulata.
Già in Appello, per la verità, si è sancita la legittimità della linea seguita dalla società datrice di lavoro, che ha posto a fondamento dell’atto di recesso uno scarso rendimento imputabile a fatto e colpa della lavoratrice, in quanto cagionato da malattia simulata.
Più nello specifico, la contestazione disciplinare ha addebitato alla lavoratrice lo scarso rendimento, nell’adempimento delle proprie funzioni, dovuto all’assenza dal servizio, per fittizietà e simulazione della malattia, quindi con una condotta caratterizzata da colpa. Inequivocabile un dettaglio: tutte le malattie della lavoratrice sono risultate brevi ed abbinate a riposi o ferie.
Infine, il rendimento della lavoratrice nell’esecuzione delle prestazioni si è attestato su standard inferiori rispetto a quelli di altri colleghi assegnati allo svolgimento delle stesse mansioni.
Per i giudici di Appello, quindi, è evidente lo scarso rendimento della lavoratrice, causato da un micro-assenteismo per malattia che, per le particolar modalità con cui si è sviluppato nel tempo, risulta essere simulata, con grave violazione degli obblighi minimali di diligenza, correttezza e collaborazione incombenti sulla lavoratrice subordinata.
Queste valutazioni vengono condivise dai magistrati di Cassazione, i quali precisano che l’ipotesi dello scarso rendimento è diversa e separata da quella concernente la malattia che determini inabilità al servizio, con la conseguenza che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo scarso rendimento, non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, non caratterizzate da colpa del lavoratore. Il discorso cambia, ovviamente, quando, come nella vicenda in esame, si appura che le assenze sono state frutto di malattie simulate, riconducibili come tali a colpa del lavoratore.
Tirando le somme, se le assenze per malattia sono simulate, esse sono riconducibili a colpa del dipendente e possono giustificare il licenziamento per scarso rendimento, diversamente dalle assenze per malattia non caratterizzate da colpa del lavoratore, che non possono essere considerate ai fini della valutazione del rendimento.

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