Emergenza meteo e assemblea condominiale

Legittimo all’ultima ora il cambio sede dell’assemblea se dovuto ad un’emergenza meteo

Emergenza meteo e assemblea condominiale

Possibile per l’amministratore modificare, senza preavviso, il luogo della riunione condominiale, se obbligato da una situazione contingente, come un’emergenza meteorologica. Ciò significa che il singolo condòmino deve con diligenza informarsi, a fronte della inaspettata assenza di condòmini nel luogo indicato in origine come sede dell’assemblea, e non può semplicemente limitarsi a lamentare l’omessa ulteriore comunicazione in tempo reale da parte dell’amministratore.  I giudici ricordano che, con riferimento al luogo della riunione condominiale, è prescritto soltanto che l’avviso contenga l’indicazione specifica della sede in cui si svolgerà l’assemblea.  Possibile, però, che l’amministratore si ritrovi obbligato a modificare, senza preavviso per i condòmini, il luogo della riunione, a fronte di una imprevista inidoneità del luogo prescelto in origine.  Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, un condòmino ha sostenuto la nullità della delibera assembleare di approvazione del riparto consuntivo perché l’amministratore, lo stesso giorno in cui si doveva tenere la riunione, aveva modificato il luogo ove si sarebbe dovuta tenere l’assemblea, impedendogli così di partecipare. Dal canto suo, però, il condominio ha evidenziato che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, non era stato possibile tenere l’incontro all’aperto, nel luogo in cui veniva di solito convocato, ma si era reso necessario tenerla al coperto, peraltro a breve distanza dal luogo indicato nella convocazione dell’assemblea.  I giudici hanno osservato che le specifiche circostanze di fatto, ossia un improvviso acquazzone verificatosi il giorno della riunione che si sarebbe dovuta tenere all’aperto, imponevano al condòmino di attivarsi con diligenza per comprendere le ragioni per le quali il luogo prescelto ufficialmente per la riunione era deserto. Tanto più che la riunione era stata spostata presso lo studio dell’amministratore, non distante dal luogo scelto in origine e presso cui il condòmino si sarebbe dovuto recare per ottenere informazioni.  In conclusione, trattandosi di un impedimento di mero fatto e non di diritto, la mancata partecipazione del condòmino all’assemblea è imputabile, secondo i giudici, unicamente alla sua negligenza, anche in considerazione del fatto che gli altri condòmini ebbero comunque la possibilità di parteciparvi agevolmente, e difatti nessun altro condòmino ha impugnato la delibera per la mancata comunicazione del cambio di sede dell’assemblea. (Sentenza del 15 maggio 2023 della Corte d’appello di Bari)   

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