Assegnazione della casa familiare: rilevante la stabile dimora del figlio
Possibile che la situazione sia caratterizzata da eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi del figlio, mentre va esclusa l’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso un rapporto di mera ospitalità

In materia di assegnazione della casa familiare, a fronte della definitiva crisi della coppia, a rilevare è quella nozione di convivenza che, come da Codice Civile, comporta nell’immobile la stabile dimora del figlio maggiorenne. Possibile, comunque, che quella situazione sia caratterizzata da eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi del figlio, mentre va esclusa l’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso un rapporto di mera ospitalità.
Di conseguenza, deve essere accertato un collegamento stabile del figlio con la casa del genitore, un collegamento caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 14458 del 30 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due coniugi separati, contenzioso caratterizzato anche dalla assegnazione della casa familiare alla donna con annesso collocamento privilegiato del figlio ancora minorenne.
Nella specifica vicenda le obiezioni sollevate dall’uomo paiono plausibili, secondo i magistrati, poiché si è appurato che il figlio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della coppia risiede in un’altra città per ragioni di studio, per giunta in un appartamento posto a sua disposizione dal padre, e riceve in via diretta l’assegno di mantenimento.
In teoria, quindi, è possibile ipotizzare che il figlio abbia perso il collegamento stabile con la casa familiare già assegnata alla madre, e ciò non semplicemente per il dato di fatto rappresentato dalla sua iscrizione universitaria in una città differente da quella in cui è collocato l’immobile.