Come appurare la risoluzione consensuale per facta concludentia
Necessario che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale
La risoluzione consensuale per facta concludentia presuppone che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Di conseguenza, se una delle parti, lungi dal restare inerte, ha ripetutamente sollecitato l’adempimento, tale condotta esclude in radice la configurabilità di un accordo risolutorio tacito.
Così, l’inerzia unilaterale dell’acquirente, non accompagnata da una corrispondente inerzia della venditrice, può integrare al più un inadempimento dell’acquirente ai propri obblighi contrattuali (mancata collaborazione per la consegna), non già un mutuo dissenso.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 5082 del 6 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la controversa compravendita di una cucina – prezzo: 8mila e 400 euro – con trasporto e montaggio a carico della venditrice.
Chiari e semplici i dettagli della vicenda: il compratore aveva sottoscritto con la venditrice una commissione d’ordine per l’acquisto della cucina e aveva versato complessivamente 1.100 euro a titolo di acconto. Per oltre due anni dalla sottoscrizione della commissione d’ordine, però, il compratore non aveva proceduto all’acquisto. Successivamente, la società venditrice aveva inviato raccomandata, comunicando la messa a disposizione della cucina per il ritiro, ma il compratore aveva risposto dichiarando che il contratto era stato consensualmente e bonariamente risolto con il trattenimento della caparra e che il mobilio era rimasto in esposizione destinato alla vendita.
Inevitabile l’opposizione della società venditrice, opposizione legittima, almeno sulla carta, secondo i magistrati di Cassazione. Ciò perché in Appello si è fondata la decisione – pro compratore – sull’accertamento di una speculare inerzia delle parti, affermando che la venditrice si era ben guardata dal chiedere delucidazioni sui tempi e sul luogo della consegna dei mobili della cucina e che non risulta alcuna comunicazione scritta con cui la società venditrice aveva invitato formalmente il compratore a indicare la data e il luogo in cui doveva essere effettuata la consegna della cucina.
Su tale presupposto fattuale, il giudice d’Appello ha ritenuto che la condotta inerte della venditrice manifestasse conforme volontà di sciogliere il contratto trattenendo l’acconto. Tuttavia, paiono emergere circostanze e comportamenti che, secondo i giudici di Cassazione, dimostrano l’intento della società venditrice di contattare ripetutamente il cliente per concordare la consegna nel corso del periodo successivo alla sottoscrizione della commissione d’ordine (era stato proprio il compratore a chiedere sin dall’inizio che la consegna del mobilio venisse posticipata a data da comunicarsi poiché ancora non era nel possesso dell’appartamento in cui la cucina avrebbe dovuto essere montata; il compratore, dopo la rottura del fidanzamento, aveva chiesto che i mobili acquistati venissero modificati per essere poi montati in un altro appartamento, tanto da consegnare alla società venditrice la pianta del nuovo appartamento; aveva chiesto di posticipare ulteriormente la consegna per avere la disponibilità anche del nuovo appartamento; di fronte al protratto silenzio del compratore, la società venditrice lo contattò più volte, nel 2012, nel 2013 e nel 2014, senza risposta, e poi ne contattò la madre, che si era recata anche lei nel negozio e aveva lasciato il proprio recapito telefonico.
Tutti questi fatti, se esaminati, avrebbero escluso, secondo i giudici di Cassazione, il presupposto su cui si fonda l’intera ratio decidendi della decisione d’Appello, ossia la speculare inattività della venditrice.
In questa ottica, difatti, se la venditrice aveva effettivamente sollecitato ripetutamente l’acquirente per concordare la consegna, viene meno il presupposto fattuale (l’inerzia bilaterale) su cui in Appello si è fondato l’accertamento del mutuo dissenso tacito.