Caduta all’uscita dell’ufficio postale: la condotta tenuta dalla vittima le costa il risarcimento
L’incidenza causale del comportamento del soggetto danneggiato presuppone che esso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
In materia di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del soggetto danneggiato presuppone che esso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 2453 del 5 febbraio 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso originato da un episodio verificatosi all’uscita da un ufficio postale, episodio che ha visto una donna finire rovinosamente a terra, a causa, a suo dire, delle condizioni della rampa d’accesso al locale.
Negato ogni pur minimo risarcimento alla signora vittima del capitombolo, ritenuta colpevole dell’incidente subito. Linea di pensiero comune, su questo punto, per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione, i quali, in particolare, respingono la tesi proposta dalla donna, tesi secondo cui la condotta semplicemente colposa della vittima di un sinistro non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, dovendo essere, invece, eccezionale e imprevedibile, rilevando, al più, la colpa del danneggiato sul piano della delimitazione del danno risarcibile.
Decisivo il richiamo, secondo i magistrati di Cassazione, al principio secondo cui, accertato l’indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, sicché essi, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, devono essere provati dal soggetto danneggiato. Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Tirando le somme, la responsabilità per i danni da cose in custodia ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi come causa esclusiva di tale evento.
Inoltre, la responsabilità per danni da cose in custodia, proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.