Tutela della vita familiare dello straniero: non rilevante la relazione affettiva con un partner dotato di ‘permesso di soggiorno’ provvisorio

In materia di ‘protezione speciale’ è sempre necessario valutare caso per caso il peso specifico del legame creato in Italia

Tutela della vita familiare dello straniero: non rilevante la relazione affettiva con un partner dotato di ‘permesso di soggiorno’ provvisorio

‘Protezione speciale’: irrilevante la relazione in Italia con uno straniero dotato di ‘permesso di soggiorno’ provvisorio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 7186 del 25 marzo 2026), i quali, chiamati a prendere in esame il caso di una cittadina peruviana, sottolineano la necessità di valutare il peso specifico della relazione parafamiliare creata in Italia.
Protagonista della vicenda è una donna, originaria del Perù, che, vistasi negare nel 2023 la ‘protezione speciale’ e, in subordine, il ‘permesso di soggiorno’, decide di adire le vie legali, sostenendo di avere diritto a rimanere in Italia – dove è giunta nel 2019 –, sia a fronte dei pericoli in caso di ritorno in patria, sia, soprattutto, a fronte della relazione da lei instaurata in Italia con un uomo.
Per il Tribunale, però, l’istanza avanzata dalla cittadina peruviana è priva di fondamento, poiché, viene messo nero su bianco, non può esserle accordato un ‘permesso di soggiorno’, né in ragione del divieto di allontanamento – dal territorio nazionale – posto a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, né in ragione di una condizione di vulnerabilità da tutelare.
In particolare, viene evidenziato che la donna, pur avendo fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2019, non ha idoneamente documentato (ma invero, ancora prima, neppure compiutamente allegato) di aver intrapreso un percorso di integrazione socio-lavorativa tale da essere di per sé bastevole a condurre a ritenere che un allontanamento dall’Italia possa comportare una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. A sostegno di questa considerazione, poi, viene aggiunto che non vi è traccia dello svolgimento di una attività lavorativa, rispetto alla quale la donna si è limitata a produrre mere promesse di assunzione. Poi, quanto allo svolgimento di ulteriori attività comprovanti l’inserimento della donna nel panorama socio-culturale italiano, e specificamente di una attività di volontariato, è possibile esclusivamente evincere come essa si sia sostanziata nella partecipazione all’attività di un’associazione, attività relativa alla raccolta di beni di prima necessità da distribuire a persone in stato di indigenza, soprattutto in Paesi attualmente colpiti da conflitti, senza però concrete evidenze di specifici ruoli svolti dall’istante, del suo apporto effettivo, ovvero del tempo dalla donna dedicato al servizio in oggetto. Tale circostanza preclude, secondo il giudice del Tribunale, di ritenere che la straniera abbia intessuto sul territorio una rete di relazioni tale da essere la sua vita privata lesa nell’ipotesi di rimpatrio. Né a conclusioni diverse può giungersi solo sulla base della partecipazione, da parte della donna, a corsi di lingua italiana.
In sostanza, secondo il Tribunale, non vi sono prove che la cittadina peruviana abbia raggiunto in Italia un grado di integrazione socio-culturale meritevole di tutela.
Per quanto concerne, poi, la tesi proposta dalla donna, tesi secondo cui l’allontanamento dall’Italia arrecherebbe una lesione al suo diritto al rispetto della vita familiare, il Tribunale osserva che la recente relazione intrapresa dalla donna con un uomo, uno straniero soggiornante sul territorio italiano in virtù di un ‘permesso’ provvisorio per richiedente asilo, non rientra, allo stato, nella nozione di vita familiare.
Detto in parole povere, la presenza del compagno non può giustificare il riconoscimento della ‘protezione speciale’ a tutela della vita privata, richiesta dalla donna peruviana, poiché la precarietà del soggiorno del partner non giustifica di per sé un radicamento della posizione della donna sul territorio italiano, sancisce il Tribunale.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dalla cittadina peruviana, innanzitutto perché è impossibile, secondo i magistrati, anche solo ipotizzare una raggiunta integrazione socio-lavorativa in Italia. In particolare, le promesse di assunzione non sono state corroborate da contratti di lavoro effettivi; l’attività di volontariato, pur encomiabile, non è stata documentata in modo dettagliato (ruoli svolti, tempo dedicato, ecc.); la partecipazione a corsi di italiano, seppur positiva, non è sufficiente di per sé a dimostrare un’integrazione socio-culturale completa, e, in aggiunta, la situazione socio-politica del Perù non rappresenta un pericolo concreto in caso di rimpatrio.
Molto più importante, però, il capitolo relativo alla presunta illegittima ingerenza nella vita privata e familiare della straniera.
Su questo fronte, la cittadina peruviana lamenta la mancata attribuzione di valore alla relazione col compagno.
In generale, i giudici di Cassazione riconoscono la necessità di salvaguardare in Italia il diritto dello straniero alla vita familiare, purché, però, si tratti di vincoli indispensabili per l’esplicazione della vita dello straniero che richiede protezione, e in questa ottica è necessario valutare non solo il formale status di individuo libero o coniugato, ma soprattutto l’esistenza di una comunità di vita effettiva e concreta, significativa di legami familiari e affettivi rilevanti che possono estendersi, oltre le relazioni formali, ai legami affettivi, sociali e di convivenza.
Questi dettagli sono fondamentali per determinare se lo straniero abbia radicato la propria vita in Italia.
Tornando alla posizione della cittadina peruviana, è necessario, pertanto, stabilire se la relazione da lei intrapresa con un connazionale, il cui titolo di soggiorno sul territorio italiano è precario, essendogli stato rilasciato un titolo di permesso provvisorio come richiedente asilo, sia meritevole di tutela, quale espressione significativa della vita privata e familiare, osservano i giudici di Cassazione, i quali subito prendono posizione sancendo che la provvisorietà del permesso di soggiorno del compagno della cittadina peruviana esclude che tale relazione personale possa assurgere a elemento, da sé solo, espressivo di comunanza di vita affettiva e familiare realizzata nel territorio italiano, quale nucleo fondante la domanda di riconoscimento della ‘protezione speciale’.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, nell’ottica della tutela del diritto dello straniero alla vita familiare, è necessario che la relazione affettiva abbia, in Italia, un radicamento effettivo. In altri termini, la tutela accordata allo straniero, riguardo al diritto fondamentale alla vita familiare, attraverso la ‘protezione speciale’, deve essere fondata su un rapporto personale ed affettivo che abbia un riscontro in una comunanza di vita effettivamente in fatto realizzata ed avente la sua apprezzabilità esterna, secondo una valutazione, caso per caso, legata a indici di effettività reale, chiosano i magistrati di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dalla cittadina peruviana.

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