Sinistro lungo la rampa d’accesso ad un garage: sì alla copertura assicurativa

Applicabile il principio secondo cui, ai fini dell’operatività della garanzia per ‘R.C.A.’, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale

Sinistro lungo la rampa d’accesso ad un garage: sì alla copertura assicurativa

Copertura assicurativa anche per l’incidente che vede coinvolto un veicolo e si verifica in un contesto condominiale. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 34820 del 30 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce di un episodio, risalente ad oltre nove anni fa, verificatosi in uno stabile in provincia di Catania.
Tutto avviene in pochi secondi lungo la discesa che porta ad un garage: in quell’area, difatti, si verifica un incidente che coinvolge un veicolo e che arreca danni alla persona trasportata su quel veicolo. Consequenziale la richiesta di risarcimento avanzata dalla persona danneggiata nei confronti del conducente del veicolo e della compagnia assicurativa titolare del contratto ‘R.C.A.’ relativo al veicolo.
Per i giudici di merito l’istanza è legittima solo nei confronti del conducente, condannato a versare 20mila euro alla persona danneggiata. Escluso, invece, ogni possibile esborso della compagnia assicurativa, poiché, precisano i giudici, è emersa la non qualificabilità del luogo del sinistro quale area aperta al pubblico. In particolare, poi, in secondo grado viene sottolineato che, premesso che la possibilità di esercizio dell’azione diretta, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni’, presuppone che il sinistro avvenga su strade di uso pubblico o su aree aperte alla circolazione del pubblico, il sinistro si è verificato nella discesa che porta ad un garage, all’interno di un’area condominiale, rispetto alla quale non è stata resa la prova che sia liberamente accessibile dall’esterno da un numero indeterminato di persone e, quindi, che sia considerabile quale area di uso pubblico ai fini della circolazione.
In sintesi, per i giudici di secondo grado il sinistro deve avvenire su strade ad uso pubblico o su aree private aperte alla circolazione del pubblico e perciò, alla luce della vicenda in esame, vi è la necessità, a fronte dell’ubicazione del garage all’interno dell’area condominiale, della prova che detta area sia liberamente accessibile dall’esterno da un numero indeterminato di persone per poterla ritenere di uso pubblico.
Per il legale che rappresenta la persona danneggiata, però, è stato commesso un errore in secondo grado, poiché non si è considerato che il box è collocato all’interno di un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi altri ricoveri per auto, e quindi in un luogo di per sé aperto e atto a consentire l’accesso ad un numero indeterminato di persone, e, aggiunge, il sinistro è avvenuto sulla base di un uso dell’autovettura conforme alla sua funzione abituale, condizione, quest’ultima, sufficiente ai fini della sussistenza della copertura da parte dell’assicuratore della ‘R.C.A.’, non essendo rilevante il dato dello spazio in cui si trova il mezzo, poiché si deve valorizzare, in senso conforme alla normativa, l’uso del mezzo che sia conforme alla sua funzione abituale.
Queste obiezioni sono corrette, secondo i magistrati di Cassazione, per i quali, alla luce dei dettagli dell’episodio – incidente avvenuto all’interno di un complesso condominiale, nella discesa che porta ad un garage, quindi in un’area sicuramente condominiale –, è legittimo parlare, ‘Codice delle assicurazioni’ alla mano, di sinistro connesso alla circolazione di un automezzo, del quale si è fatto un uso conforme alla sua funzione abituale.
Ciò premesso, va richiamato, precisano i giudici di terzo grado, il principio secondo cui, ai fini dell’operatività della garanzia per ‘R.C.A.’, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
In sostanza, va attribuito rilievo fondamentale alla nozione di “utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale”, nozione che diviene, in luogo di quella del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove avvenga un sinistro. Si è, dunque, optato per una interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su aree equiparate alle strade di uso pubblico contenuta nel ‘Codice delle assicurazioni’. E applicando questa ottica alla vicenda in esame, è da ritenere legittima la pretesa avanzata dalla persona danneggiata nei confronti della compagnia assicurativa, poiché il sinistro è avvenuto mentre l’autoveicolo stava percorrendo la rampa di accesso ad un garage, chiosano i magistrati di Cassazione.

News più recenti

Mostra di più...