Possibile adibire il dipendente a mansioni inferiori a quelle di assegnazione

Fondamentale, però, che le mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro, e, inoltre, che la richiesta di mansioni inferiori avvenga in via marginale

Possibile adibire il dipendente a mansioni inferiori a quelle di assegnazione

Nel settore del pubblico impiego privatizzato il lavoratore può, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro, e, inoltre, che la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o, infine, che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 9431 del 14 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in una ‘Azienda sanitaria regionale’ a fronte delle proteste di alcuni infermieri professionali per avere svolto, per oltre dieci anni, presso una struttura ospedaliera, anche mansioni rientranti nei profili degli operatori tecnici addetti all’assistenza e degli operatori socio-sanitari, ossia ausilio alle ditte incaricate della distribuzione dei pasti, assistenza ai pazienti nell’igiene personale, cambio della biancheria, disinfezione e riordino delle unità di degenza; accompagnamento dei ricoverati presso i laboratori, trasporto salme, raccolta e stoccaggio di materiali e rifiuti, ausilio nella distribuzione del vitto, e, occasionalmente, anche pulizia e disinfezione dei pavimenti.
A fronte di tali elementi, per i magistrati di Cassazione è plausibile il demansionamento lamentato dagli infermieri professionali. Soprattutto perché
l’adibizione anche a mansioni inferiori non solo non deve essere prevalente e deve essere determinata da esigenze di servizio, ma deve anche risultare marginale o, in alternativa, meramente occasionale. Ciò soprattutto tenendo presente che il ricorso sistematico, e non marginale, alle mansioni inferiori viola in sé, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. Ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti, altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente.

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