La procura alle liti se conferita dal Sindaco non necessita né di previa determina né di autorizzazione della Giunta

Protagonista della vicenda in esame è un avvocato che ricorre in Cassazione, sostenendo l’errore da parte della Corte territoriale nel ritenere che la sentenza di primo grado fosse sostenuta da due motivazioni alternative e, cioè, l’invalidità della procura e la nullità del contratto, di cui la prima non sarebbe stata censurata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La procura alle liti se conferita dal Sindaco non necessita né di previa determina né di autorizzazione della Giunta

Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe unicamente evidenziato che «la determina sindacale e la procura alle liti non sono idonee ad integrare il requisito della forma scritta del contratto di patrocinio, prescritta a pena di nullità; la questione della nullità del contratto costituirebbe perciò l’unica motivazione e sarebbe stata peraltro sollevata tardivamente in primo grado o comunque rilevata d’ufficio in violazione dell’art. 101 c.p.c, senza contraddittorio sul punto; la statuizione sarebbe inoltre erronea perché il contratto fra professionista e amministrazione comunale risulterebbe in forma scritta dal concreto esercizio dell’incarico, perché l’atto di costituzione contiene la procura che costituisce l’incontro della volontà del sindaco, che ha la rappresentanza organica dell’ente, e del difensore a cui è conferito il mandato difensivo». Sostiene, inoltre, la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto necessario, per il conferimento dell’incarico al difensore e la costituzione in giudizio del Comune, la preventiva autorizzazione della Giunta, risultando invece sufficiente l’avvenuto rilascio della procura da parte del sindaco, che peraltro possiede già il potere di rappresentanza dell’Ente locale.

Il Collegio, accogliendo il ricorso, ricorda che «la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con cui è conferito l'incarico al professionista». Inoltre, la procura non necessita, infatti, «se conferita dal sindaco, né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco; la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna». (Cass. civ., sez. II, sent., 16 gennaio 2024, n. 1571).

News più recenti

Mostra di più...