Il verbale dell’assemblea può essere inviato via mail se il condomino non era presente
Secondo il Tribunale di Genova è valida la trasmissione del verbale d'assemblea al condomino assente mediante mail ordinaria

La controversia condominiale esaminata dal Tribunale ligure nasce da una delibera condominiale risalente al 2021, con cui i condomini all'unanimità, ma in assenza della protagonista del processo, avevano deciso di procedere con il rifacimento delle facciate, nonostante l'impossibilità di ottenere un finanziamento per i lavori straordinari. La scelta includeva l'utilizzo del bonus del c.d. sconto in fattura.
La delibera è stata comunicata alla condomina tramite e-mail pochi giorni dopo, utilizzando l'indirizzo fornito all'amministratore per tutte le comunicazioni relative al Condominio. Per ottenere il bonus era infatti richiesto il pagamento del 10% dell'importo totale entro una data specifica. In assenza del versamento da parte della condomina, l'amministratore aveva anticipato il pagamento, chiedendo successivamente il rimborso della quota.
Si innesta a questo punto l’azione giudiziaria della condomina che ha contestato in Tribunale l'azione dell'amministratore, sostenendo che era illegittima e priva di fondamento giuridico. Chieda, sostanzialmente al Tribunale, di annullare la richiesta di rimborso.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto le richieste della condomina, sostenendo che la trasmissione del verbale di assemblea condominiale può avvenire senza formalità specifiche, incluso l'invio tramite mail, senza la necessità di seguire procedure rigide previste per altre comunicazioni.
Il Giudice precisa, infatti, che l'art. 66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme, quali raccomandata postale, PEC, fax o consegna a mano per comunicare l'avviso di convocazione dell’assemblea, ma tali modalità non si riferiscono alla successiva comunicazione e trasmissione del verbale al condomino assente. Per questo tipo di comunicazione quindi la legge non prevede alcuna formalità e la cui modalità di invio resta quindi libera.
Il Giudice ha in conclusione confermato la validità della mail con cui era stato trasmesso il verbale, respingendo le obiezioni sollevate dalla condomina (Trib. Genova, sez. III Civile, sentenza 12 febbraio 2024, n. 477).