Il ridotto costo della manodopera non basta per parlare di offerta anomala

Possibile che il costo proprio del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo medio.

Il ridotto costo della manodopera non basta per parlare di offerta anomala

La misura del ribasso percentuale del costo della manodopera, rispetto alla stima effettuata dalla stazione appaltante, non può ritenersi di per sé elemento sufficiente a fondare la necessità di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta e non costituisce un fatto idoneo a comprovare l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla stazione appaltante. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 6898 del 9 dicembre 2024 del Tar Campania), i quali aggiungono un’ulteriore considerazione: è ben possibile che il costo proprio del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo medio stimato dall’amministrazione. Di conseguenza, la determinazione di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto è rimessa alla sfera propria della stazione appaltante nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo qualora non posta in essere incongruamente o illogicamente. Nel contenzioso preso in esame dai giudici e relativo alla contestata aggiudicazione della fornitura di ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti aventi diritto residenti in Campania, i giudici hanno respinto le obiezioni sollevate dalla società esclusa dalla gara e mirate a contestare la legittimità dell’offerta valutata come migliore dalla stazione appaltante. Non condivisa dai giudici, quindi, la tesi, proposta dalla società esclusa, secondo cui il ribasso del 21 per cento del costo della manodopera effettuato dalla società aggiudicataria rispetto alla stima effettuata dalla stazione appaltante costituirebbe un evidente indice probatorio e un elemento specifico dell’anomalia dell’offerta che avrebbe reso doverosa una conseguente verifica, invece omessa dalla stazione appaltante. Per i giudici, difatti, la misura dell’indicato ribasso non può ritenersi, di per sé, elemento sufficiente a fondare la necessità di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta né, d’altro canto, essa costituisce fatto idoneo a comprovare l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla stazione appaltante. Ciò anche perché è ben possibile che il costo proprio del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo medio. Peraltro, la società esclusa non ha dedotto che i costi della manodopera indicati dalla società aggiudicataria sarebbero inferiori ai minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale.

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