Divieto di fumo ignorato dalla dipendente: niente licenziamento

Nonostante il contesto, cioè uno stabilimento destinato alla realizzazione di prodotti chimici, non è stato provato il potenziale pericolo creato dalla lavoratrice

Divieto di fumo ignorato dalla dipendente: niente licenziamento

Niente licenziamento per la dipendente che fuma, nonostante specifico divieto, nel contesto di uno stabilimento destinato alla realizzazione di prodotti chimici. A salvare la lavoratrice è la mancanza di prove provate in merito al potenziale pericolo creato con la propria condotta.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 9743 del 14 aprile 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso, sanciscono che la lavoratrice ha diritto non solo alla reintegra ma anche ad un indennizzo economico pari a quasi 3mila e 300 euro.
Scenario dell’episodio incriminato è, come detto, una fabbrica dedicata alla realizzazione di prodotti chimici. A finire nei guai è una lavoratrice, beccata a fumare nonostante il divieto imposto dall’azienda e connaturato alla peculiarità dei materiali utilizzati per la produzione effettuata nello stabilimento.
Per la società datrice di lavoro non ci sono dubbi: la condotta tenuta dalla dipendente va valutata come gravissima, a fronte del potenziale pericolo arrecato a sé stessa e agli altri lavoratori, e legittima, quindi, il licenziamento.
Così, a metà agosto del 2020, la lavoratrice viene messa alla porta. A sorpresa, però, in Appello, la visione prospettata dall’azienda viene respinta. Di conseguenza, viene annullato il licenziamento e la società datrice di lavoro viene condannata alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a quasi 3mila euro.
Allo stesso tempo, viene accertata anche l’illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti della lavoratrice, che, perciò, si vede riconosciuto un risarcimento quantificato in poco più di 300 euro a fronte del danno economico patito.
Per i giudici, accertato il comportamento tenuto dalla lavoratrice – la quale ha ammesso di avere fumato in azienda, nonostante lo specifico divieto –, a contare è il riferimento a uno specifico passaggio del contratto collettivo, laddove si ritiene legittimo il licenziamento a fronte di una infrazione gravemente colposa poiché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali. Ragionando in questa ottica, la lavoratrice ha sì fumato all’interno dei locali aziendali, ma, secondo i giudici, non ha messo in pericolo, attraverso quell’attività vietata, la sicurezza di persone, impianti o materiali.
Tirando le somme, contrariamente a quanto sostenuto dall’azienda, a fronte della condotta vietata dalla lavoratrice, non si è manifestato in concreto, secondo i giudici d’Appello, alcun pericolo.
Questa visione viene ritenuta corretta anche dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che i fatti materiali contestati non consistevano nella nuda circostanza di avere, la dipendente, fumato all’interno dei locali aziendali, in quanto la datrice di lavoro esponeva, nella lettera di contestazione, precise circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicative dell’assunta pericolosità in concreto della condotta addebitata alla lavoratrice. Non a caso, peraltro, il contratto collettivo di settore sancisce che tra le infrazioni che possono determinare l’immediata rescissione del rapporto di lavoro è inclusa l’inosservanza del divieto di fumare, però quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali.
Ragionando in questa ottica, quindi, per poter esaminare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento, vi è sempre la necessità di valutare le circostanze concrete che hanno caratterizzato il comportamento del lavoratore incolpato, cioè se vi sia stato rischio di incendio oppure l’esposizione a pericolo di persone e cose. E, sanciscono i magistrati di Cassazione, corretta è la valutazione compiuta in Appello, essendosi escluso, a fronte di un ordinamento giuridico che tuttora non prevede un divieto generalizzato di fumare, che la condotta addebitata in fatto alla lavoratrice, condotta in sé incontestata, fosse tale da indurre pericolo in concreto, cioè suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali. Palesemente illegittimo, quindi, il licenziamento deciso dall’azienda.

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