Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Prevalente, in generale, il fine di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all’Interno di un funzionale contesto familiare e di scongiurare il rischio di regressioni connesse agli effettuati incontri protetti con i genitori biologici
Debbono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale