Danno da demansionamento: non è automatico a fronte di ogni inadempimento datoriale

Necessario, invece, valutare qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, tipologia e natura della professionalità coinvolta, durata del demansionamento, diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, e, infine, anzianità di servizio

Danno da demansionamento: non è automatico a fronte di ogni inadempimento datoriale

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutate qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, tipologia e natura della professionalità coinvolta, durata del demansionamento, diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, e, infine, anzianità di servizio.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 24133 del 28 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla dequalificazione professionale lamentata da un dipendente di una grossa società.
Al lavoratore è stata riconosciuta una somma superiore ai 53mila euro come risarcimento. Ciò perché prove orali e documentazione consentono di affermare, senza dubbi di sorta, che le mansioni da ultimo assegnate al lavoratore esulassero del tutto dal bagaglio professionale da lui posseduto, implementato per anni e anni, sviluppatosi nel settore delle risorse umane, dell’organizzazione del lavoro, delle relazioni sindacali intessute a livello territoriale e centrale e che mai, invece, fosse stato investito di compiti involgenti il differente settore informatico, nel quale peraltro è stato impegnato, senza motivazione alcuna, in compiti modesti, assai lontani dal profilo di inquadramento, e senza alcuna formazione diretta ad una riqualificazione nel settore informatico.
In sostanza, va escluso un danno da perdita da chance mentre va ritenuto dimostrato il pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità. Soprattutto alla luce della marginalità dei compiti assegnatigli, oltre che non rispondenti alla professionalità da lui posseduta anche di minore pregnanza, nonché svolti in dislocazione anche logistica e di isolamento dai colleghi, e senza alcuna formazione diretta ad una riqualificazione nel settore, a fronte del bagaglio professionale maturato in ben ventisei anni.

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