Comune condannato se non provvede a manutenzione e lavaggio della tuta del netturbino
Per i giudici è legittimo catalogare la tuta con barre catarifrangenti come dispositivo a protezione del lavoratore

Netturbino da risarcire se il Comune non provvede a manutenzione e lavaggio della tuta con barre catarifrangenti. Legittima la richiesta di ristoro economico avanzata dal lavoratore poiché, preso atto delle mansioni a lui affidate, la tuta con barre catarifrangenti è catalogabile come dispositivo di protezione individuale, essendo utile a tutelarlo dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli. Legittime, secondo i giudici, le contestazioni mosse nei confronti del Comune da un addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati. Ciò perché la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, come nel caso delle tute con barre catarifrangenti. Logica, quindi, la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anche essi inquadrabili nella categoria dei dispositivi di protezione individuali. (Ordinanza 8042 dell’11 marzo 2022 della Corte di Cassazione)