Comportamenti extralavorativi antisociali: legittimo il licenziamento

Compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione, A maggior ragione, poi, quando il dipendente è chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività

Comportamenti extralavorativi antisociali: legittimo il licenziamento

Se i comportamenti extralavorativi del dipendente pubblico assumono, per la loro intrinseca gravità e antisocialità, rilevanza penale quale ‘reato sentinella’, allora sono idonei a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione e a giustificare il licenziamento per giusta causa. A maggior ragione, poi, quando il dipendente è chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 4797 del 24 febbraio 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al licenziamento di un istruttore di Polizia municipale presso Roma Capitale, licenziamento dovuto alle condotte, accertate e penalmente sanzionate, poste in essere da lui ai danni della ex compagna e concretatesi in plurimi atti persecutori, consistiti in minacce gravi e reiterate molestie, causandole, in tal modo, uno stato di ansia, paura e preoccupazione con modificazioni della condotta di vita.
Per i giudici di primo grado va escluso, in ragione dell’attinenza dei reati esaminati ad una sfera strettamente personale privatistica, ogni riflesso, anche solo potenziale, sulla sfera lavorativa e di conseguenza va esclusa l’idoneità dei reati stessi a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’amministrazione. Per i giudici di secondo grado, invece, l’idoneità lesiva del vincolo fiduciario è stata dal datore di lavoro congruamente allegata con la specifica deduzione del fatto in sé, essendo il comportamento extralavorativo del lavoratore, per la sua intrinseca ed elevata antisocialità, tale da indurre un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo sulla funzionalità del rapporto.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione ribadiscono l’incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato all’ispettore di Polizia municipale, con conseguente ricorrenza della giusta causa di recesso, alla luce della intrinseca gravità delle condotte e della loro particolare riprovevolezza, che ne ha giustificato la rilevanza penale quale ‘reato sentinella’ a prevenzione di ben più gravi epiloghi. Da non trascurare, comunque, secondo i giudici di Cassazione, la specifica posizione lavorativa dell’uomo, chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività.

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