Caduta mortale da un viadotto: l’assenza di barriere antiscavalcamento inchioda la pubblica amministrazione

A inchiodare l’ANAS, nella vicenda in esame, è la constatazione che: il viadotto non era segnalato; non vi era segnaletica che indicasse l’esistenza di campate discoste e scollegate; la separazione tra le due barriere e il vuoto tra le due campate non era visibile nelle ore notturne, stante l’assenza di illuminazione del tratto di strada; il viadotto non era delimitato da reti di protezione, essendo il guardrail anche sprovvisto di parapetti anti-scavalcamento

Caduta mortale da un viadotto: l’assenza di barriere antiscavalcamento inchioda la pubblica amministrazione

In materia di responsabilità civile per insidia stradale, l’assenza di barriere antiscavalcamento e di un’adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della pubblica amministrazione. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 28495 del 5 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno preso in esame un drammatico episodio, conclusosi con la morte di un uomo. Nello specifico, una vettura andava ad urtare contro entrambi i guardrail che delimitano la sede stradale, per poi posizionarsi contromano rispetto al senso di marcia. Al fine di trovare riparo dall’urto di un’altra vettura, che sopraggiungeva sul luogo dell’incidente, gli occupanti il veicolo incidentato fuoriuscivano dall’abitacolo e due di essi scavalcavano il guardrail, non avvedendosi dell’assenza di una soletta delle due corsie, e, dunque, precipitavano dal viadotto per un’altezza di venticinque metri, così trovando la morte. Per i giudici è palese la responsabilità dell’ANAS, che non ha provato la concreta possibilità per i soggetti deceduti di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia. In generale, poi, non vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione l’assenza di un obbligo ex lege che imponga l’apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell’osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela. A inchiodare l’ANAS, nella vicenda, è la constatazione che: il viadotto non era segnalato; non vi era segnaletica che indicasse l’esistenza di campate discoste e scollegate; la separazione tra le due barriere e il vuoto tra le due campate non era visibile nelle ore notturne, stante l’assenza di illuminazione del tratto di strada; il viadotto non era delimitato da reti di protezione, essendo il guardrail anche sprovvisto di parapetti anti-scavalcamento. In sostanza, il decesso è arrivato a seguito della caduta nel vuoto e dell’impatto con il terreno sottostante, in una situazione di pericolo occulto (per carenza di segnaletica, mancanza di illuminazione e assenza di dispositivi di anti-scavalcamento del guardrail), ove lo spazio tra le doppie corsie si presentava come spazio senza soluzione di continuità, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stesso. Per i giudici, difatti, la scelta di superare la barriera di protezione esistente tra una campata e l’altra, nell’erronea convinzione di trovare un piano di calpestio ove porsi al sicuro (decisione confortata dal sopraggiungere dell’auto che ebbe a collidere con il veicolo incidentato), fu scelta razionale e coerente con la situazione contingente che si era venuta a determinare nel frangente (in assenza di corsia di emergenza e su strada a scorrimento veloce a più corsie di marcia) e che induceva a cercare una via di fuga sulla propria sinistra ove si sviluppava la carreggiata opposta e dove era plausibile attendersi una continuità della superficie fruibile, tenuto conto dell’assenza di segnaletica e di adeguata illuminazione che avrebbero, invece, consentito di vedere la separazione tra una campata e l’altra del viadotto ed il vuoto sottostante. Per quanto concerne gli addebiti a carico dell’ANAS, essi consistono nel non aver installato alcuna segnaletica e, soprattutto, nel non aver assicurato un’adeguata illuminazione che permettesse di percepire l’assenza di soletta tra le due corsie del tratto stradale. E quindi, secondo i giudici, era assolutamente prevedibile per la società l’insorgere di una situazione di rischio per gli utenti della strada che per qualsiasi ragione (ad esempio, anche in caso di semplice guasto dell’autovettura) potevano trovarsi appiedati e avrebbero potuto ragionevolmente attendersi di trovare uno spazio fruibile e praticabile al di fuori della carreggiata, tanto più in un tratto di strada privo di corsia di emergenza.

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