Affido superesclusivo se un genitore non riesce ad avere un rapporto costruttivo con l’altro genitore
Prioritario, ribadiscono i magistrati, è ovviamente l’interesse del figlio minore, rispetto alle esigenze manifestate da madre e padre
L’affidamento super esclusivo può essere disposto quando sussistano carenze genitoriali e l’assenza di capacità di instaurare un rapporto costruttivo con l’altro genitore per l’adozione delle scelte di maggiore importanza nell’interesse del figlio.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 23905 del 26 agosto 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il delicato contenzioso relativo all’affidamento di una bambina.
Legittima, nella vicenda in esame, la decisione di affidare la bambina alla madre. Decisivo il riferimento ad alcuni dettagli fondamentali relativi al rapporto, meglio al non rapporto, con la figura paterna. Nello specifico, l’elenco comprende: la solo recente instaurazione di una relazione fra padre e figlia, che necessita comunque ancora di essere sostenuta e monitorata nella sua evoluzione ed approfondimento; la ancora scarsa consapevolezza del padre circa le esigenze della minore e la necessità di rispettare i suoi tempi e le sue caratteristiche di personalità; l’atteggiamento più rivendicativo che responsabile del padre, che non ha negato di non versare con regolarità il contributo di mantenimento per la minore; l’assenza di dialogo fra le parti, da ricondursi – come sottolineato dai ‘Servizi Sociali’ – anche alla circostanza che il padre non assume una posizione chiara nella relazione con la madre, continuando la relazione contestuale anche con la precedente compagna e pone poi in essere, tramite i ‘social’, condotte pubbliche rivendicative e denigratorie verso la madre.
Non vi sono, quindi, secondo i giudici, i presupposti per prevedere un regime di affidamento della minore diverso da quello già disposto, ossia l’affidamento super esclusivo alla madre. Anche alla luce di un processo di effettiva conoscenza appena avviato tra la figlia e il padre, che comunque è chiamato a comprendere che il proprio progetto personale di costituire una nuova famiglia con la nuova compagna e i figli di entrambi deve rispettare i tempi e le esigenze della minore, e pure a tenere conto del fatto che un affido diverso richiede una capacità di un rapporto costruttivo, ancora da costruire, con l’altro genitore per l’adozione delle scelte di maggiore importanza nell’interesse della figlia.